di Giorgio De Rossi
Il 5 ottobre 2020 il Parlamento riunito in assemblea plenaria ha approvato, in seconda lettura, il Regolamento europeo sul Crowdfunding – denominato “European Crowdfunding Service Providers” o ECSP – che fissa regole comuni per potenziare le piattaforme di Crowdfunding dell’UE e proteggere, sia le imprese, che gli investitori. La nuova normativa dovrà comunque essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ma troverà applicazione solo dopo i 12 mesi successivi all’entrata in vigore. Pertanto, concluso detto periodo di transizione, verrà creato un regime armonizzato di regole valide in tutti i Paesi dell’Unione Europea, grazie al quale ogni piccola e media realtà imprenditoriale potrà presentarsi ai piccoli e grandi investitori, anche di altri Paesi dell’Unione, attraverso portali autorizzati, in grado di raccogliere fino ad € 5 milioni annui. In particolare, il nuovo Regolamento punta a dare la possibilità, per le piattaforme di equity crowdfunding (prestito azionario) dedicate alle imprese, di ottenere un Passaporto Europeo, in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare le imprese in tutti i Paesi membri dell’UE. Il Regolamento – che si inserisce nei lavori dell’Unione del Mercato dei Capitali – si pone il duplice obiettivo di ampliare il mercato, nonché di garantire un accettabile livello di tutela per gli investitori. Dal novembre 2021 i clienti potranno investire tramite piattaforme di Paesi membri differenti dal proprio e le nuove piattaforme di equity crowdfunding potranno operare in tutta l’Unione, previa autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui la piattaforma è residente.
La vigilanza sarà condotta dalle autorità nazionali antitrust unitamente alla European Securities and Markets Authority (ESMA) che fungerà da facilitatore della collaborazione tra Stati membri ed elaborerà le norme tecniche di attuazione. Sotto il profilo della tutela degli investitori, tra gli elementi più significativi, l’obbligo per le piattaforme di pubblicare annualmente il tasso di default riscontrato nel triennio precedente e la previsione di un meccanismo di simulazione volto ad accertare la capacità dell’investitore di sostenere perdite e di alert al superamento di certi rapporti investimento/ patrimonio. Agli stessi investitori sarà fornito un “Key Investment Information Sheet” (KIIS) stilato dall’emittente per ciascuna campagna di raccolta oppure dalla piattaforma. All’interno del documento, le piattaforme dovranno assicurare ai clienti una chiara informativa circa i rischi finanziari ed i costi che potranno sopportare, inclusi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti. Al termine del periodo di transizione, le normative nazionali sul crowdfunding saranno integralmente sostituite dal nuovo regime e i portali che non saranno autorizzati secondo le nuove regole non potranno più operare. Il nuovo regolamento dell’Unione Europea sul Crowdfunding è per molti versi simile all’attuale normativa italiana sull’equity crowdfunding, la prima regolamentazione del settore a livello mondiale. Detta forma di reperimento fondi, attraverso il prestito azionario, approvata tra il 2012 e il 2013, ha permesso finora ad oltre 500 startup e PMI italiane di raccogliere complessivamente più di 150 milioni di euro, grazie a migliaia di investitori che sono oggi soci di queste società. Ma cos’è il Crowdfunding? Il Crowdfunding è un modo innovativo di raccogliere denaro per finanziare progetti e imprese. Esso consente ad un fornitore di servizi di Crowdfunding (fundraiser) di gestire una piattaforma digitale aperta al pubblico per facilitare i potenziali investitori o prestatori ad essere abbinati alle start-up ed alle piccole aziende in espansione che cercano finanziamenti alternativi.
Come funziona il Crowdfunding? Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che consentono l’interazione tra i fundraisers (raccoglitori di fondi) e un ampio pubblico (il crowd ovvero la folla). Esaminiamo ora quali sono i principali tipi di Crowdfunding. Prestiti tra pari (Peer to Peer Crowdfunding). In questo caso è il pubblico, e non la banca, che presta denaro ad un’azienda nel presupposto che detto ammontare verrà ripagato con gli interessi. È una situazione che potrebbe sembrare molto simile a quella del finanziamento bancario, ma che si differenzia da quest’ultimo per il fatto che il prestito si ottiene da un gran numero di investitori. Ipotizziamo che un’attività commerciale, per incrementare la propria capacità produttiva in costante crescita, abbia necessità di acquistare nuovi locali o più moderni macchinari. Tuttavia, per reperire la somma necessaria per l’acquisto di tali ulteriori investimenti, il tradizionale finanziamento bancario potrebbe risultare o non accessibile per le scarse garanzie che l’impresa è in grado di offrire, o poco conveniente per gli elevati tassi di interesse richiesti dall’istituto creditizio. E’ a questo punto che il nostro piccolo imprenditore decide di cercare su internet un’alternativa e si imbatte nei prestiti peer-to-peer. Dopo aver acquisito un’adeguata comprensione di come funziona il prestito “tra pari”, presenta il progetto ad una piattaforma “peer-to-peer lending” la quale, dopo aver proceduto ad una positiva valutazione creditizia, accetta la proposta di investimento e la pone sul mercato concedendo, nel contempo, il finanziamento richiesto. La piattaforma si incarica dunque della raccolta sul mercato di somme di piccolo taglio (generalmente da 50 a 100 €) che troverà maggiore o minore accoglimento in base a quanto gli investitori riterranno il progetto medesimo meritevole di essere finanziato. Al termine della raccolta verrà stabilito un tasso di rimborso che è generalmente inferiore ai tassi offerti dal settore bancario. Prestito azionario (Equity Crowdfunding). E’ la vendita di una partecipazione societaria ai diversi prestatori in cambio dell’investimento. È una situazione simile a quella in cui ci si trova quando si acquistano o vendono azioni ordinarie in borsa o a quella del capitale di rischio. Ricompense per il prestito (Rewards Crowdfunding). Tale forma si riscontra quando i privati fanno una donazione per un progetto o un’attività imprenditoriale attendendosi di ricevere in cambio del loro contributo una ricompensa di carattere non finanziario, come beni o servizi in una fase successiva. Prestito per beneficenza (Charity Crowdfunding). In questo caso i privati donano piccoli importi per contribuire ai più ampi obiettivi di finanziamento di un determinato progetto caritativo senza ricevere nessuna compensazione finanziaria o materiale. In conclusione il Crowdfunding è sempre più diffuso in Europa come strumento di finanziamento alternativo per le start-up e per le piccole e medie imprese (PMI) nella loro fase iniziale di crescita. L’Europa è, infatti, diventata il terzo mercato mondiale con € 18 mld di raccolta nel 2018; tuttavia, poiché l’Inghilterra detiene ben oltre € 10 miliardi (pari al 58% del totale) di detto ammontare, è lecito domandarsi se la disciplina riuscirà a spostare parte della raccolta in crowdfunding dal Regno Unito al continente.L’esame dei tassi di crescita registrati negli scorsi anni nell’UE aprono comunque a prospettive interessanti sulla strada di una unione sempre più stretta nel mercato dei capitali.