LA NOTA GIURIDICA
Pres. sez. Paolo Luigi Rebecchi
Il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.2021/241 “che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza” del 12 febbraio 2021, (Recovery and Resilience Facility – RRF meglio noto come Recovery Plan, in vigore dal 19 febbraio 2021) , nel prevedere un importo complessivo di 672,5 miliardi di euro (360 in prestiti e 312,5 in sovvenzioni-cfr. art. 6 del regolamento), dedica alcune disposizioni al controllo sulla corretta gestione dei fondi che saranno erogati ai Paesi membri una volta approvati i loro programmi di ripresa e resilienza. Alcune indicazioni sono già contenute nei diversi “considerando” (75 in totale) che costituiscono la “motivazione” dell’atto regolamentare. Il “considerando 40”, prevede infatti che “l’attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci della frode, ivi compresa la frode fiscale, l’evasione fiscale e il conflitto di interessi”, mentre il “considerando 54” precisa che “La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro garantire che il dispositivo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell’attuazione del dispositivo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio.
A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.” I “considerando” 55 e 72 forniscono poi indicazioni sulla raccolta e gestione dei dati e sulle competenze dell’OLAF, dell’EPPO e della Corte dei conti europea. Tali indicazioni di principio trovano espressa previsione sia nell’ art. 18 “Piano per la ripresa e la resilienza”, che attiene alla necessaria indicazione , fin dalla fase di predisposizione e presentazione del piano, delle modalità per il costante monitoraggio sulla sua attuazione nonché una “spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi forniti nell’ambito del dispositivo e le modalità volte ad evitare la duplicazione dei finanziamenti…” Nello specifico poi provvede l’art. 22 (espressamente “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione” ) che in tema di prevenzione e contrasto alla frode , corruzione e conflitto di interessi esplicita quanto indicato nel “considerando 54” , dovendo gli Stati membri predisporre “un sistema di controllo interno efficace ed efficiente”, e anche provvedere “al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”. In tal modo risulta evidenziato uno stretto collegamento fra l’attività di controllo e le azioni dirette all’immediata e puntuale azione repressiva, non solo di carattere penale, ma diretta anche all’effettivo recupero delle somme di cui si riscontrino profili di frode.
Anche nella stipulazione degli accordi fra Commissione e Stati membri (previsti nello stesso regolamento -art. 15 e art. 23) in ordine alla gestione dei piani, devono essere esplicitati specifici obblighi per gli Stati medesimi compresi quelli relativi alle anzidette esigenze di efficace lotta alla frode con la espressa previsione di una esplicita autorizzazione alla Commissione all’OLAF (Ufficio europeo per la lotta alla frode) , alla Corte dei conti europea (ECA) e “se del caso”, l’EPPO (Ufficio del procuratore europeo) “ a esercitare i rispettivi diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione…”.
L’art. 129 del regolamento finanziario (UE, Euratom-n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018), stabilisce che “ Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione in regime di gestione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1 e garantisce che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti”. Il profilo di prevenzione e contrasto alla frode costituisce pertanto un aspetto di peculiare rilievo accanto agli aspetti finanziari e quelli concernenti le valutazioni degli Stati di avanzamento dei progetti e della loro concreta realizzazione. In questo contesto, sul versante della legislazione europea, va richiamato anche il recente regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 18 gennaio 2021, ha apportato varie modifiche al regolamento n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF), incentrato in particolare sulla specificazione dei poteri degli agenti, soprattutto durante le indagini “in loco”, sulle relative procedure e sui diritti delle persone sottoposte agli accertamenti. E novità normative hanno anche riguardato i rapporti tra OLAF e il nuovo ufficio del procuratore europeo (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) istituito dal regolamento 2017/1939 che è ora titolare delle attività investigative e del coordinamento dell’esercizio dell’azione penale relativa ai reati che ledono le risorse finanziarie dell’UE, da ultimo definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. “nuova PIF” – protezione interessi finanziari).
Questi uffici sono specificamente richiamati nel regolamento sul “Recovery Plan” che assegna, come si è potuto constatare, peculiare rilevanza non solo alla prevenzione e repressione dei casi di frode (oltre che di corruzione e di conflitto di interessi), ma anche al profilo del “recupero” dei fondi indebitamente ed irregolarmente utilizzati. In questo contesto appare significativo evidenziare la disciplina italiana, che, da un lato, ha quadro di riferimento amministrativo- contabile, di monitoraggio e di “controllo interno” attraverso le previsioni di cui ai commi da 1037 a 1050 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021-n 178/2020 (cfr. “Recovery plan”: prime norme interne su gestione e controllo”, in Più europei, n. 74, marzo 2021) e dall’altro, sotto l’aspetto del “controllo esterno”, ha previsto, con l’art. 22 del d.l. n. 76/2020 conv. legge 11 settembre 2020, n. 120 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale), che “ La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. …” (cfr. anche Corte dei conti-Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato-delib del 25 febbraio 2021 su “Quadro programmatico attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato –2021-e triennale 2021-2023” -Pres. G. Carlino- rel. pres. sez. C. Chiappinelli, in www.corteconti.it). Il profilo delle collegate, necessarie e tempestive azioni di “recupero” delle somme irregolarmente utilizzate comporta anche una diretta sinergia con le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti italiana, che ha una specifica competenza in tema di “frodi comunitarie” riconosciuta anche dalla Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. “Indagini OLAF e autorità giudiziarie non penali”, in Più Europei, n. 73, febbraio 2021; “L’OLAF e le Procure della Corte dei conti italiana”, in Più Europei, n. 28, aprile 2019), di recente richiamata e ampiamente illustrata nella relazione del Procuratore generale della Corte dei conti in sede di apertura dell’anno giudiziario 2021 (cfr. rel. scritta PG-A. Canale, est. G. Dammicco-A. Pomponio, pagg. 154-171, in www.corteconti.it/procuragenerale).