Cons. Paolo Luigi Rebecchi
Con la sentenza emessa il 24 giugno 2019-Causa 619/18-Commissione/ Polonia, la corte di giustizia UE, occupandosi del pensionamento anticipato dei giudici della corte suprema polacca, ha confermato la propria giurisprudenza circa i requisiti indispensabili dei sistemi giudiziari europei. In questo caso la corte del Lussemburgo ha accolto un ricorso per “inadempimento” ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto dalla commissione europea contro la repubblica di Polonia, con il quale era stato chiesto di dichiarare la contrarietà all’ordinamento UE delle disposizioni introdotte da tale stato membro che da un lato avevano abbassato l’età per il pensionamento dei giudici nominati alla Sąd Najwyższy (corte suprema della Polonia) e dall’altro avevano attribuito al presidente della repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale, al di là dell’età per il pensionamento di nuova fissazione. La sentenza ha ricordato che la legge polacca sulla corte suprema fissava l’età per il pensionamento dei suoi giudici a settant’anni con possibilità di prorogare il mandato fino a settantadue anni. Il 20 dicembre 2017 era stata promulgata una nuova legge secondo la quale per i giudici del Sąd Najwyższy il pensionamento era fissato al sessantacinquesimo di età, salvo una proroga concessa discrezionalmente dal presidente della repubblica (per tre anni e non più di due volte) sentito il parere del consiglio nazionale della magistratura.
Ritenendo che con l’adozione di detta nuova legge la repubblica di Polonia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali UE (carta di Nizza), la commissione aveva inviato allo Stato membro una lettera di diffida, seguito, a seguito della risposta negativa polacca, di un parere motivato. Poiché la risposta era stata ancora negativa la commissione aveva proposto il ricorso alla corte di giustizia anche con un’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni impugnate e detta sospensiva era stata concessa. Nel giudizio era stato inoltre ammesso l’intervento dell’Ungheria a sostegno delle conclusioni della repubblica di Polonia. La corte, con la sentenza richiamata, ha premesso che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato non potendosi tener conto dei mutamenti successivi (sent. del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria, C‑286/12). In tal modo, anche se l’entrata in vigore di una nuova legge aveva eliminato retroattivamente “tutti gli effetti delle disposizioni nazionali contestate dalla commissione”, ciò non poteva essere preso in considerazione in quanto avvenuto oltre scadenza del termine impartito nel parere motivato. Nel merito, la sentenza ha rilevato che come risulta dall’articolo 49 TUE, secondo il quale ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell’Unione europea, quest’ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all’articolo 2 TUE, rispettano tali valori e si impegnano a promuoverli, sicché il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori (sent. 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18). Tale premessa “…implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri e, in particolare, tra i loro organi giurisdizionali nel riconoscimento di tali valori su cui si fonda l’Unione, tra cui quello dello Stato di diritto…(sent. 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18) …”. Ancora è stato ricordato che i trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione (sent.6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16). In particolare, “…la chiave di volta del sistema giurisdizionale così concepito è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice, precisamente tra la corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, mira ad assicurare detta coerenza e detta unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati … Infine, come emerge da costante giurisprudenza, l’Unione è un’unione di diritto in cui i singoli hanno il diritto di contestare in sede giurisdizionale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione…”.
Spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo in detti settori. Detto principio, stabilito dall’ art. 19, par 1 TUE, deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fissato anche negli articoli 6 e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed affermato all’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione, era applicabile anche alla fattispecie in esame in quanto attinente ad un organo idoneo a pronunciarsi in sede giurisdizionale, su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione. Inoltre, se è vero che , l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella competenza di questi ultimi ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione (sent.13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17; 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C‑202/18 e C‑238/18; 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15). In questo caso era “pacifico” che la corte suprema polacca poteva essere chiamata a pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione, ragion per cui tale organo doveva soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (sent.17 dicembre 2018, Commissione/Polonia, C‑619/18). Questo requisito di indipendenza, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, “…costituisce un aspetto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto…Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sent. 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04 e già cit. 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality). In particolare, tale indispensabile libertà dei giudici rispetto a qualsivoglia intervento o pressione esterni richiede… talune garanzie idonee a tutelare le persone che svolgono la funzione giurisdizionale, come l’inamovibilità… Il principio di inamovibilità esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l’età obbligatoria per il pensionamento o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest’ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo totalmente assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In tal senso, è comunemente ammesso che i giudici possano essere revocati se non sono idonei a proseguire le loro funzioni a causa di un’incapacità o di un inadempimento grave, nel rispetto di adeguate procedure…”.
Premessa una puntuale ricostruzione del sistema giudiziario della repubblica di Polonia, della disciplina del suo Consiglio nazionale della magistratura, delle garanzie previste per i giudici e della legislazione generale in tema di pensionamento dei dipendenti pubblici e precisate le differenze con la situazione decisa dalla sentenza relativa i giudici del Tribunal de contas portoghese già citata , la corte Ue ha affermato che la repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Paolo Luigi Rebecchi