Arriva in aula al Senato il ddl Zan sulla discriminazione sessuale. La maggioranza trasversale che appoggia il governo Draghi rischia di spaccarsi dopo l’intervento del Vaticano che ne ha chiesto la modifica. Per l’approvazione del testo così come già liquidato dalla Camera dei deputati otto mesi fa il Pd, il M5s e Leu. Contro Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. L’ago della bilancia il gruppo di 17 senatori di Italia Viva guidati da Matteo Renzi che chiede una cambio degli articoli 1, 4 e 7 sull’identità di genere. “Siamo a un passo dal traguardo. Ci sono migliaia di ragazze e ragazzi gay, transgender, disabili cui possiamo dare più tutele. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideologiche gioca in modo squallido sulla pelle delle persone. Per fare le leggi servono i voti in aula, non i like”, ha detto Renzi.
IL TESTO DEGLI ARTICOLI NON CONDIVISI DALLA MAGGIORANZA
Articolo 1. (Definizioni) Ai fini della presente legge:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Articolo 4. (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)
1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
Articolo 7. (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.