L’Olaf e le Procure della Corte dei conti italiana

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi

Il nuovo direttore generale dell’OLAF, il finlandese dr. Ville Itala, il 12 marzo 2019, ha fatto visita alla Corte dei conti italiana, in occasione del consiglio nazionale dei procuratori regionali contabili. In questa occasione ha tracciato i profili di attività dell’organismo e i profili di novità che lo riguardano, anche in considerazione della recente istituzione del procuratore europeo antifrode (EPPO). L’incontro è stato presieduto dal Procuratore generale della Corte dei conti (A. Avoli), con la partecipazione della procura generale (A.Pomponio), nonché del membro italiano della Corte dei conti europea (P. Russo) e del presidente della sezione affari comunitari ed internazionali (G. Coppola) e concluso dall’intervento del Presidente della Corte dei conti italiana (A. Buscema)-(v. anche www.corteconti.it e www.olaf.eu/pressoffice). Dell’OLAF si è anche recentemente occupato il Tribunale
dell’UE, del 19 giugno 2018 – M.L.P. contro Parlamentocausa T-86/17 (cfr. ”Parlamentari europei e obblighi di rendicontazione in Più Europei, marzo 2019, n.27 ), che ha, tra l’altro, anche affermato, che l’articolo 3 della decisione 1999/352 / CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che ha istituito l’ OLAF , stabilisce che tale ufficio esercita i suoi poteri investigativi in modo indipendente e che, “… nell’esercizio di tali poteri, il direttore generale dell’OLAF ““non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, “nessun governo o altra istituzione [o altro] corpo o organismo””…”. L’Ufficio europeo per la lotta alla frode, è infatti l’organismo costituito nell’ambito della Commissione europea per lo svolgimento di indagini amministrative sia “interne” alle istituzioni europee, sia “esterne”, nei Paesi membri e nei Paesi terzi, dirette all’ accertamento di fatti integranti le fattispecie di corruzione dei funzionari UE, e le irregolarità e frodi relative ai fondi provenienti dal bilancio Ue, sia erogati direttamente dall’Unione (“c.d. fondi diretti”), sia quelli che transitano nei bilanci degli Stati membri (“fondi strutturali”). Le attività dell’OLAF sono disciplinate dal Regolamento Ue n. 883/2013, attualmente in fase di revisione, e si svolgono in collaborazione con gli organismi nazionali competenti. Fra questi la Procura generale della Corte dei conti italiana, da tempo, ha attuato forme di coordinamento con l’OLAF con la stipula di un protocollo di collaborazione nel 2006, confermato da un accordo amministrativo nel 2013.

La cooperazione fra OLAF e procure della Corte dei conti italiana (generale e regionali) è stata resa possibile in conseguenza delle specificità di tale organizzazione giurisdizionale, distinta da quella penale. Il procuratore regionale acquisita la notizia dei fatti dannosi apre un’istruttoria nella quale può acquisire documenti, assumere informazioni sia nei confronti di funzionari pubblici che terzi soggetti nonché soggetti beneficiari dei finanziamenti, può sequestrare documenti, effettuare accertamenti tecnici anche avvalendosi di consulenti , può acquisire atti dei processi penali , civili e amministrativi, può delegare attività istruttorie alle forze di polizia o ad altri funzionari pubblici, può procedere al sequestro conservativo di denaro, conti correnti, beni mobili ed immobili nei confronti di soggetti presunti responsabili del danno. Una volta esercitata l’azione, svolge in giudizio la funzione di pubblico ministero. All’esito della sentenza di primo grado può appellare le decisioni. Nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale. Nei confronti delle decisioni di appello è proponibile il ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione, solo se si contesti la giurisdizione della Corte dei conti. In sostanza di tratta di processi di durata contenuta, che sfociano, in caso di condanna, nella emissione di una sentenza che costituisce titolo esecutivo per l’azione di recupero del danno che verrà sta in essere dalle pubbliche amministrazioni danneggiate. Un’attività che integra un “valore aggiunto” , apportato alla tutela delle risorse finanziarie europee, con riferimento al “recupero” effettivo delle risorse frodate o indebitamente percepite, non adeguatamente assicurato dalla mera tutela penale, per la quale peraltro sono recentemente intervenute modifiche rafforzative con la nuova direttiva PIF del 2017 e il nuovo regolamento sul procuratore europeo (in proposito cfr. “Nuovi strumenti europei per la tutela penale delle risorse finanziarie. Sono sufficienti?”, in Più Europei, n. 2, marzo 2018). In ciò la giurisdizione contabile dà piena attuazione al principio di assimilazione sancito dall’art. 325 del Trattato UE, in quanto l’Italia, nella tutela delle risorse UE opera con le stesse misure (compreso l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa) che utilizza per le risorse nazionali. Ciò avviene senza eccezioni nel processo contabile, che ha natura risarcitorio civilistica (cfr.la sentenza della Corte EDU “Rigolio contro Italia” del 13 maggio 2014), pur con specifiche caratteristiche, mentre è noto che lo stesso principio, pur affermato dalla Corte di giustizia Ue-Grande sezionenelle note sentenze dell’8 settembre 2015, Taricco C-105-/14 relativa alle frodi IVA e del 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S. e M. B. (c.d. “Taricco bis”) ha trovato serie difficoltà attuative con riguardo al processo penale, come chiarito dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 315, del 31 maggio 2018.

Il passaggio fondamentale, che ha consentito alla Corte dei conti questo ampio sviluppo dell’attività giurisdizionale a tutela del corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici diretti a finalità di sviluppo infrastrutturale, che ha assunto una dimensione quantitativa molto significativa, è stata l’ordinanza della Corte di cassazione n. 4511 del 1 marzo 2006, che ha affermato l’indifferenza della natura pubblica o privata del soggetto percettore del finanziamento come presupposto dell’azione di responsabilità, evidenziando che la giurisdizione contabile sussiste anche su soggetti privati beneficiari, sia persone fisiche che giuridiche, compresi gli amministratori delle stesse nonché i soggetti legati alle medesime da un “rapporto organico”, che abbiano in concreto operato per attuare lo sviamento delle risorse pubbliche. In tal modo l’azione di responsabilità promossa dai procuratori regionali si esercita sia nei confronti di pubblici funzionari collusi o corresponsabili della frode o comunque della cattiva utilizzazione dei fondi (comprese banche concessionarie delle attività di controllo nel caso di alcune specifiche leggi di settore per lo sviluppo regionale), sia direttamente nei confronti dei beneficiari, puntando direttamente, anche con l’attivazione di sequestri conservativi sui beni personali degli stessi, al recupero effettivo ed integrale delle risorse frodate.

Le attività giurisdizionali contabili riguardano sia casi di frode o anche irregolarità grave inerenti ai fondi strutturali (fondo sociale, fondi di sviluppo regionale, fondi in agricoltura) sia , a seguito di informative provenienti dall’OLAF (relazioni investigative peraltro ritenute direttamente utilizzabili nei processi contabili secondo i principi della prova documentale fissati dal codice di procedura civile ed ora ripresi anche dal recente codice di giustizia contabile), in casi di indebita percezione di fondi “diretti” erogati dall’Unione europea nell’ambito di programmi di assistenza a paesi terzi e in quelli per la ricerca scientifica e tecnologica. In questo secondo caso la stessa Commissione europea è intervenuta nel giudizio celebratosi presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Lombardia a sostegno della giurisdizione contabile e della pretesa erariale, con partecipazione della stessa Commissione Europea anche al giudizio celebrato dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione per la decisione sulla giurisdizione, con affermazione della stessa.

La Corte di cassazione ha evidenziato che si è trattato di fattispecie di responsabilità che esulava dalla materia di competenza delle Corte di giustizia e rientrava invece nella giurisdizione nazionale e nella specie di quella contabile italiana. Si tratta di casi nei quali la giurisdizione contabile ha affermato il diritto di credito dell’Unione verso gli indebiti percettori per cui la Commissione, attraverso il suo servizio giuridico, attua le conseguenti azioni di recupero effettivo. Il complesso di questa attività giurisdizionale contabile viene riportato annualmente nella relazione del procuratore generale in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario. Da tali rilevazioni risulta che nel 2018 sono state emesse in primo grado complessivamente n. 97 sentenze per un importo complessivo di condanne per euro 63.941.688,75 (va considerato che detti importi considerano anche le quote di cofinanziamento nazionale).

In sede di appello risultano emesse 47 sentenze per un importo complessivo di condanne di euro 73.730.390,21. I dati globali del periodo 20082018 risultano i seguenti; per le sentenze di primo grado emesse risultano complessive: 1.098 sentenze, per un importo di condanne pari a totali euro 674.478.848,55.

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