LA NOTA GIURIDICA
Cons.Paolo Luigi Rebecchi
La Corte di giustizia UE, con la sentenza emessa il 4 ottobre 2018, nella causa C-379/17, Soc. Immobiliare Al Bosco Srl, fornisce lo spunto per alcune puntualizzazioni in tema di cooperazione giudiziaria civile e commerciale. La decisione appare di interesse anche con riferimento al giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti italiana. Infatti il d.lgs. n.174/2916-codice di giustizia contabile, prevede, fra gli strumenti di tutela cautelare anche il sequestro conservativo (artt. 74 e ss.). Tale sequestro può essere richiesto alla sezione giurisdizionale da parte del pubblico ministero contabile sia in fase istruttoria sia nel corso del giudizio. La misura, per quanto non espressamente disciplinato dal codice, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile (art. 7). In tal modo il pubblico ministero contabile, dovendo eseguire un sequestro conservativo in ambito europeo, non potrà avvalersi degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale (cfr. direttiva su “Congelamento e confisca dei beni” n. 2014/42/UE attuata in Italia con il d.lgs. 29 ottobre 2016, n.202), ma di quelli previsti in materia civile e commerciale. In generale va ricordato che il sequestro conservativo è un mezzo tipico di tutela cautelare del diritto di credito (artt. 2905-2906 c.c.) con il quale si realizza la sottrazione dei beni mobili ed immobili e dei crediti alla disponibilità materiale e giuridica del debitore. La disciplina processuale ne prevede l’autorizzazione ad opera del giudice, in favore del creditore che abbia fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito e risponde allo scopo di evitare che durante il trascorrere del tempo necessario per il conseguimento della tutela giurisdizionale vengano mutate le condizioni di fatto così da rendere in concreto impossibile la soddisfazione del diritto cui il processo è preordinato (C. Consolo, Sequestro conservativo, in Aa.Vv. -a cura di M. Bessone Casi e questioni di diritto privatoLa tutela dei diritti, Milano, 1997, p.390).
La norma attributiva del potere di sequestro e la regolazione dei suoi effetti è contenuta nel codice civile mentre l’individuazione generale dei presupposti cui è subordinata la concessione della misura cautelare è rinviata al codice di procedura civile. Il contemperamento fra le esigenze di cautela del creditore e la posizione del debitore, esposto alle possibili gravi conseguenze patrimoniali derivanti dal vincolo di indisponibilità sui beni, viene ottenuto attraverso la disciplina processuale che in particolare impone, per il caso di concessione del sequestro ante causam, che l’autorizzazione dello stesso sia seguita dall’instaurazione della causa di merito (art. 669 novies c.p.c.). Il sequestro ha natura “strumentale” ed ha natura di potere processuale ”accessorio” rispetto all’azione di merito. E’ inoltre, caratterizzato dalla “provvisorietà” in quanto destinato a svolgere la sua efficacia finché non venga emessa sentenza o venga meno il pericolo dell’inadempimento e dell’infruttuosità dell’esecuzione tramite la soddisfazione spontanea dell’obbligo da parte del debitore. Presupposti per la concessione del provvedimento sono il fumus boni iuris (ragionevole-verosimile apparenza dell’esistenza del diritto che costituirà, o già costituisce, oggetto del giudizio di merito) e il periculum in mora (timore che nel tempo occorrente per agire giudizialmente al fine di ottenere il titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa). La sentenza richiamata è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proposto alla Corte di giustizia dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia della Germania) riguardante l’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il rinvio era stato proposto nell’ambito di un procedimento avviato da una società immobiliare italiana, diretto ad ottenere l’esecuzione in Germania, mediante l’iscrizione di un’ipoteca su beni immobili a garanzia del credito, di un’ordinanza di sequestro conservativo pronunciata dal tribunale di Gorizia nei confronti di un cittadino tedesco e dichiarata esecutiva dal Landgericht München (tribunale del Land di Monaco).
La specifica questione atteneva all’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione della disciplina tedesca relativa all’esecuzione del provvedimento, che richiede precisi termini di scadenza, pena la perdita di efficacia del medesimo. I giudici di primo e secondo grado del Land Baviera avevano respinto l’istanza di esecuzione del provvedimento per tardività nella sua esecuzione. La decisione di appello era stata impugnata dinanzi alla Corte federale tedesca argomentando che dovevano ritenersi applicabili i termini previsti dall’ art. 675 del codice di procedura civile italiano. Il giudice del rinvio aveva sospeso il giudizio chiedendo una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia sull’ art. 38 del regolamento n. 44/2001. Hanno osservato i giudici di Lussemburgo che il fatto che l’applicazione di un termine di esecuzione (come quello oggetto di esame di cui all’articolo 929, paragrafo 2, del codice di procedura civile tedesco -ZPO) “… comporti una limitazione nel tempo dell’efficacia esecutiva di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto non rimette in discussione l’interpretazione secondo cui tale termine rientra nella fase dell’esecuzione vera e propria. Infatti, l’effettiva esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto e munita di esecutività in tale Stato membro non è stata oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione e, pertanto, restano applicabili le norme di procedura dello Stato membro richiesto in materia di esecuzione…”. Al termine di una articolata motivazione, nella quale ha richiamato anche le sentenze Corte di giust. del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C-139/10 e 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, ha concluso affermando che l’articolo 38 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, “…dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede l’applicazione di un termine per l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un’ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto…”. La sentenza risulta di particolare interesse anche per il richiamo in essa formulato alla speciale procedura prevista nell’ambito dell’Unione, per il sequestro conservativo di conti correnti bancari. Ciò nell’ambito delle considerazioni per le quali le attività di esecuzione dei provvedimenti seguono la disciplina normativa dello Stato dell’esecuzione (“…In una più ampia prospettiva sistematica, si deve osservare che detta interpretazione appare confermata anche dall’articolo 23 del regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale -GU 2014, L 189, pag. 59, in base al quale l’ordinanza di sequestro conservativo è eseguita in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione…”). Il regolamento n. 655/2014 (in vigore dal 18 gennaio 2017), si compone di 54 articoli e prevede le modalità con le quali il creditore possa ottenere un sequestro conservativo di conti bancari situati in una Paese dell’Unione diverso da quello in cui è instaurata la causa attivata per il riconoscimento del credito.
Nei suoi “considerando” preliminari viene osservato, tra l’altro, che il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, “…in particolare quando il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi…”. Il provvedimento cautelare è denominato (art.1) “ordinanza di sequestro conservativo” (c.d. “OESC”), finalizzata ad “…ottenere un titolo che impedisca di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o il prelievo, fino alla concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. Il regolamento si applica (art. 2) ai “…ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali (definiti dall’articolo 3), indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»)…”. Tale ambito di applicazione non appare limitare l’utilizzo dello strumento nell’ambito della responsabilità patrimoniale contabile, stante la sua natura risarcitorio civilistica, non assimilabile alla materia “fiscale , doganale o amministrativa”, come affermato anche dalla Corte EDU di Strasburgo, nella sentenza “Rigolio contro Italia” del 13 maggio 2014.
Il regolamento definisce i presupposti, le modalità dell’istanza, la tempistica per la decisione, l’assunzione delle prove, le responsabilità del creditore e delle banche, le cauzioni, le modalità di esecuzione, l’avvio del giudizio di merito, il regime delle impugnazioni, le lingue da utilizzare e le traduzioni (in arg. v. ampiamente A. Tedoldi, Reg. UE 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo sui conti bancari all’estero, in www.quotidianogiuridico.it). Può essere, in questa sede, segnalato l’art. 14 “Richiesta di informazioni sui conti bancari”, il quale prevede che il creditore che abbia ottenuto in uno Stato membro una decisione giudiziaria (il provvedimento può peraltro essere richiesto, con determinati presupposti anche ante causam), una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi (per le specifiche qualificazioni v. art. 4 “Definizioni”), che impongono al creditore di pagare il credito da esso vantato e abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno più conti presso una banca in un determinato Stato membro, ma non conosca il nome e/o l’indirizzo della banca , né il codice IBAN, BIC o altra coordinata bancaria che permetta di identificare la banca, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, di richiedere che l’ “Autorità d’informazione” dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore. Il creditore può presentare la richiesta anche qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico ottenuti dal creditore non siano ancora esecutivi e l’importo da sottoporre a sequestro conservativo sia rilevante, tenuto conto delle circostanze pertinenti ed in base a prove sufficienti circa l’ urgente necessità delle informazioni sui conti bancari in quanto sussiste il rischio che, senza dette informazioni, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia verosimilmente compromessa e che ciò possa, di conseguenza, determinare un sostanziale deterioramento della situazione finanziaria del creditore. Il creditore deve anche fornire tutte le informazioni utili di cui dispone sul debitore e sul conto o sui conti da sottoporre a sequestro conservativo.
Qualora l’autorità giudiziaria presso cui è depositata la domanda di ordinanza di sequestro ritenga che la richiesta sia adeguatamente giustificata, trasmette la richiesta di informazioni all’ autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione, autorità, che l’art. 4 definisce come “…l’autorità che uno Stato membro ha designato come competente al fine di ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario o sui conti bancari del debitore…”, la quale appena ottenute le informazioni sui conti bancari, le trasmette all’autorità giudiziaria richiedente. Secondo l’art. 19, l’OESC è emessa utilizzando il modulo standard definito mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva prevista nello stesso regolamento e reca un timbro, una firma e/o qualsiasi altro segno di autenticazione dell’autorità giudiziaria. L’ordinanza è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ed è eseguita (art. 23) in conformità delle procedure applicabili all’esecuzione di provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato dell’esecuzione, con obbligo per tutte le autorità coinvolte di “agire senza indugio”. La trasmissione è effettuata dall’autorità giudiziaria emittente o dal creditore, a seconda di chi sia responsabile dell’avvio della procedura di esecuzione secondo il diritto dello Stato membro d’origine.
L’ordinanza è corredata, se necessario, di una traduzione o traslitterazione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, qualora in tale Stato membro vi siano più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere attuata l’ordinanza. Tale traduzione o traslitterazione è fornita dall’autorità giudiziaria emittente utilizzando l’appropriata versione linguistica del modulo standard. L’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione adotta le misure necessarie affinché l’ordinanza sia eseguita in conformità del suo diritto nazionale. Qualora l’ordinanza di sequestro conservativo riguardi più banche situate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, un modulo distinto per ciascuna banca, è trasmesso all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione interessato…”. La banca (art. 24), cui sia trasmessa un’ordinanza di sequestro conservativo, procede alla sua attuazione subito dopo la ricezione dell’ordinanza stessa o, se previsto dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, di un corrispondente incarico di attuazione dell’ordinanza. Si tratta in sostanza di una disciplina puntuale che consentirà una più agevole tutela tutela del credito. Di particolare importanza, per quanto attiene alla richiesta di informazioni sui conti è la individuazione, da parte degli Stati membri, di dette autorità. La sua eventuale mancanza, peraltro, non sembra poter impedire l’emissione dell’OESC e l’invio allo Stato membro che, se non dovesse provvedere incorrerebbe in una possibile infrazione del diritto UE.